DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

I DSA si configurano come disturbi di natura neurobiologica con maggior prevalenza in età evolutiva, diagnosticabili in presenza di un disturbo persistente e specifico nelle abilità di base che vengono acquisite nell'ambito scolastico.

Più nello specifico, si manifestano attraverso il mancato raggiungimento di un livello appropriato per l’età nell'acquisizione della letto-scrittura, nonché del calcolo, nonostante il bambino abbia ricevuto una educazione formale adeguata ed a fronte di un funzionamento cognitivo globalmente adeguato.

La legge 170 del 2010 riconosce per la prima volta in Italia i disturbi specifici di apprendimento, suddivisi in:

  • Dislessia (disturbo specifico di lettura)
  • Disortografia (disturbo specifico della compitazione)
  • Discalculia (disturbo specifico delle abilità aritmetiche)
  • Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (tra cui disgrafia)
  • Disturbo misto delle abilità scolastiche (compresenza di discalculia ed almeno un altro dei precedenti disturbi)

 

Individuazione precoce

La diagnosi di DSA può essere fatta solo a partire dalla fine della seconda classe primaria, tuttavia esistono numerosi indicatori precoci che possono essere individuati precedentemente.

L'importanza di anticipare l'identificazione di una difficoltà di apprendimento, consiste nella possibilità di intervenire tempestivamente.

Il percorso per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA viene svolto principalmente all'interno del contesto scolastico e si articola in tre fasi:

a) Individuazione

degli alunni che nella scuola primaria presentano difficoltà significative di lettura, scrittura e calcolo e, nella scuola dell’infanzia,

uno sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche.

b) Attivazione

di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà, messi in atto dalla scuola (potenziamento didattico).

c) Segnalazione

dei soggetti “resistenti” all'intervento didattico ai servizi sanitari di competenza.

I genitori devono essere messi costantemente al corrente dalla scuola delle difficoltà degli apprendimenti evidenziate nei propri bambini e delle attività di potenziamento attivate nelle quali, laddove possibile, devono essere coinvolti.

 

Diagnosi

Per la Regione Puglia la relazione diagnostica viene rilasciata in seguito ad una valutazione dello specialista (psicologo e/o neuropsichiatra), ai sensi dell’articolo 3 della legge 170/2010, secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Stato Regioni del 2012.

Indicazioni per la diagnosi di DSA in Puglia

 

Per essere considerata valida, dovrebbe contenere almeno: 

  • Diagnosicon relativo codice ICD-10
  • Profilo funzionaleche chiarifichi analiticamente i punti di forza e di debolezza
  • Eventuali misure compensative edispensative previste

Presentando questo documento a scuola, vengono riconosciuti immediatamente allo studente i diritti previsti dalla legge 170/10.

In seguito a questa segnalazione, i docenti di riferimento procedono con la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Il PDP ha lo scopo di tutelare il diritto all'istruzione, affinché sia quanto più individualizzata e sintonica con le capacità dell’alunno.

 

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